Sentenza 214/2019 (ECLI:IT:COST:2019:214)
Massima numero 42842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
02/07/2019; Decisione del
02/07/2019
Deposito del 25/09/2019; Pubblicazione in G. U. 02/10/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Condivisione delle censure proposte da una delle parti del giudizio principale, fatte proprie - Motivazione per relationem - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Condivisione delle censure proposte da una delle parti del giudizio principale, fatte proprie - Motivazione per relationem - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per motivazione per relationem sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale della legge reg. Marche n. 15 del 2014. Pur non mancando nell'ordinanza passaggi contenenti rinvii alle argomentazioni di una delle parti, il giudice a quo mostra con chiarezza di condividere e far proprie le censure sollevate da quest'ultima. Per costante giurisprudenza costituzionale quando il rimettente rende espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, l'ordinanza non può essere considerata motivata per relationem. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2019, n. 88 del 2018 e n. 35 del 2017).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per motivazione per relationem sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale della legge reg. Marche n. 15 del 2014. Pur non mancando nell'ordinanza passaggi contenenti rinvii alle argomentazioni di una delle parti, il giudice a quo mostra con chiarezza di condividere e far proprie le censure sollevate da quest'ultima. Per costante giurisprudenza costituzionale quando il rimettente rende espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, l'ordinanza non può essere considerata motivata per relationem. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2019, n. 88 del 2018 e n. 35 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
23/06/2014
n. 15
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte