Ordinamento penitenziario - In genere - Inumana detenzione - Risarcimento del danno - Misura fissata in 8 euro per ciascuna giornata - Denunciata violazione degli obblighi internazionali, in relazione al divieto, anche di natura convenzionale, di sottoporre chiunque a tortura ovvero a trattamenti inumani o degradanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della mancata descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Salerno, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, dell’art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui determina, in maniera rigida, nella misura di euro 8 al giorno, il risarcimento del danno spettante al detenuto che abbia subito un trattamento carcerario inumano. Il rimettente si limita a denunciare il contrasto della norma censurata con i detti parametri omettendo qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta del giudizio e non dando, pertanto, conto del fatto dell’applicabilità della norma nel processo principale. (Precedente: S. 190/2023 - mass. 45782).