Sentenza 187/2024 (ECLI:IT:COST:2024:187)
Massima numero 46541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  15/10/2024;  Decisione del  15/10/2024
Deposito del 28/11/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - In genere - Inumana detenzione - Risarcimento del danno - Misura fissata in 8 euro per ciascuna giornata - Denunciata violazione degli obblighi internazionali, in relazione al divieto, anche di natura convenzionale, di sottoporre chiunque a tortura ovvero a trattamenti inumani o degradanti - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 167001).

Testo

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della mancata descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Salerno, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, dell’art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui determina, in maniera rigida, nella misura di euro 8 al giorno, il risarcimento del danno spettante al detenuto che abbia subito un trattamento carcerario inumano. Il rimettente si limita a denunciare il contrasto della norma censurata con i detti parametri omettendo qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta del giudizio e non dando, pertanto, conto del fatto dell’applicabilità della norma nel processo principale. (Precedente: S. 190/2023 - mass. 45782).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 35  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 3