Sentenza 217/2019 (ECLI:IT:COST:2019:217)
Massima numero 40898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 01/10/2019; Pubblicazione in G. U. 02/10/2019
Titolo
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato - Anticipazione diretta da parte dell'erario, in luogo della prenotazione a debito, a domanda, in caso di impossibilità della ripetizione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Astrattezza e ipoteticità della questione e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato - Anticipazione diretta da parte dell'erario, in luogo della prenotazione a debito, a domanda, in caso di impossibilità della ripetizione - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza - Astrattezza e ipoteticità della questione e difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, perché astratta e ipotetica e per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost. - dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato (e ai soggetti assimilati) sono prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. La questione è astratta e ipotetica, perché prematura, e risulta priva di rilevanza, dal momento che il rimettente non è chiamato a decidere sul compenso, nemmeno determinato in via provvisoria, del consulente tecnico.
È dichiarata manifestamente inammissibile, perché astratta e ipotetica e per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 Cost. - dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato (e ai soggetti assimilati) sono prenotati a debito, a domanda, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. La questione è astratta e ipotetica, perché prematura, e risulta priva di rilevanza, dal momento che il rimettente non è chiamato a decidere sul compenso, nemmeno determinato in via provvisoria, del consulente tecnico.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 131
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 35
co. 1
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte