Sentenza 217/2019 (ECLI:IT:COST:2019:217)
Massima numero 42149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  05/06/2019;  Decisione del  05/06/2019
Deposito del 01/10/2019; Pubblicazione in G. U. 02/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  40898  42150  42151  42152


Titolo
Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Petitum distinto e autonomo rispetto al giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza del requisito dell'incidentalità, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione». Il giudizio a quo risulta, difatti, connotato da un petitum distinto e autonomo rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in quanto volto all'accertamento dell'inadempimento di obbligazioni sanitarie da parte dell'ente ospedaliero mediante espletamento di una consulenza tecnica preventiva.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 131  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte