Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente - Attinenza al merito della valutazione della correttezza del presupposto interpretativo adottato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, avendo il rimettente escluso detta possibilità in considerazione del tenore letterale della disposizione censurata.
Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte di adeguata motivazione circa l'impedimento ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile, dovuto specificamente al tenore letterale della disposizione, la possibilità di un'ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell'esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità. (Precedenti citati: sentenze n. 12 del 2019 e n. 221 del 2015).