Sentenza 217/2019 (ECLI:IT:COST:2019:217)
Massima numero 42151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
05/06/2019; Decisione del
05/06/2019
Deposito del 01/10/2019; Pubblicazione in G. U. 02/10/2019
Titolo
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato - Anticipazione diretta da parte dell'erario, in luogo della prenotazione a debito, a domanda, in caso di impossibilità della ripetizione - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato - Anticipazione diretta da parte dell'erario, in luogo della prenotazione a debito, a domanda, in caso di impossibilità della ripetizione - Omessa previsione - Violazione del principio di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma risulta viziata sotto il profilo della ragionevolezza perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. Per costante giurisprudenza costituzionale, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell'indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio. (Precedenti citati: sentenza n. 287 del 2008; ordinanze n. 12 del 2013, n. 203 del 2010, n. 88 del 2010 e n. 195 del 2009).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma risulta viziata sotto il profilo della ragionevolezza perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo. Tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente. Per costante giurisprudenza costituzionale, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell'indigente con carico all'erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell'indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio. (Precedenti citati: sentenza n. 287 del 2008; ordinanze n. 12 del 2013, n. 203 del 2010, n. 88 del 2010 e n. 195 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 131
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte