Sentenza 218/2019 (ECLI:IT:COST:2019:218)
Massima numero 42740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  15/07/2019;  Decisione del  15/07/2019
Deposito del 03/10/2019; Pubblicazione in G. U. 09/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  40896  42741  42742  42743  42744


Titolo
Thema decidendum - Deduzioni ulteriori proposte dalla parte costituita e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 sono inammissibili le deduzioni svolte dalla parte costituita, ricorrente nel giudizio a quo, volte ad estendere il thema decidendum - quale definito nell'ordinanza di rimessione - anche con riferimento al principio di non discriminazione di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 21 della CDFUE, e in relazione all'art. 14 della CEDU. Si tratta di profili di illegittimità che il giudice a quo non ha fatto propri.

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/12/2005  n. 252  art. 23  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 21  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14