Thema decidendum - Deduzioni ulteriori proposte dalla parte costituita e non presenti nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 sono inammissibili le deduzioni svolte dalla parte costituita, ricorrente nel giudizio a quo, volte ad estendere il thema decidendum - quale definito nell'ordinanza di rimessione - anche con riferimento al principio di non discriminazione di cui all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 21 della CDFUE, e in relazione all'art. 14 della CEDU. Si tratta di profili di illegittimità che il giudice a quo non ha fatto propri.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nell'ordinanza di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 194 del 2018).