Sentenza 188/2024 (ECLI:IT:COST:2024:188)
Massima numero 46421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  15/10/2024;  Decisione del  15/10/2024
Deposito del 28/11/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Obblighi vaccinali per il personale della polizia penitenziaria - Inadempimento - Effetti - Sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e conseguentemente della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, comprensivi dell'assegno alimentare - Denunciata irragionevolezza e lesione della dignità della persona e delle primarie esigenze proprie e del proprio nucleo familiare, nonché del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230003).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. quinta, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost. dell’art. 4-ter, commi 1, lett. d), e 3, del d.l. n. 44 del 2021, come conv., e come inserito dall’art. 2, comma 1, del d.l. n. 172 del 2021, come conv., nella parte in cui prevede per il personale della Polizia penitenziaria, per effetto dell’inadempimento all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione, e comunque la mancata erogazione di un assegno alimentare. La mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comportando il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto, per cui l’assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento non contrastante con gli invocati parametri. Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell’assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione del lavoratore a procedimento penale o disciplinare, o al contratto collettivo di comparto. Diversamente da tali ipotesi, non solo la sospensione censurata è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell’interesse pubblico, ma è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile. Tale considerazione non viene meno nemmeno aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell’assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa. (Precedente: S. 15/2023 - mass. 45318).



Atti oggetto del giudizio

legge  21/01/2022  n. 3  art.   co. 

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 3

decreto-legge  01/04/2021  n. 44  art. 4  co. 1

decreto-legge  26/11/2021  n. 172  art. 2  co. 1

legge  28/05/2021  n. 76  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32  co. 2

Altri parametri e norme interposte