Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Adempimento dell'onere - Necessità di individuazione delle disposizioni impugnate, dei parametri costituzionali e delle ragioni del contrasto, con una rigorosa argomentazione di merito (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disposizione della Regione autonoma Sardegna in materia di interventi edilizi realizzati in assenza di SCIA o in difformità da essa). (Classif. 113003).
Affinché sia adeguatamente assolto l’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare, ma è necessario enuclearne anche il contenuto, e dimostrare, con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, il contrasto tra le due discipline. (Precedenti: S. 196/2025 - mass. 47276; S. 89/2024 - mass. 46185).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s, Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dell’art. 15 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025. La motivazione a supporto dell’impugnazione è carente e meramente assertiva: il ricorso non ha innanzitutto preso adeguatamente ed esattamente in considerazione la portata normativa né dell’art. 14 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, così come modificato dall’impugnato art. 15, né dell’art. 36-bis t.u. edilizia e non risulta adeguatamente illustrato in che modo l’impugnato art. 15, e quindi la disciplina introdotta da quest’ultimo, contrasti con l’evocato parametro interposto).