Cooperative – In genere – Tutela costituzionale – Ratio – Valorizzazione dell’aspetto economico e sociale dell’attività svolta – Differenza rispetto agli altri modelli di impresa. (Classif. 069001).
La valorizzazione del movimento cooperativo, espressa nell’art. 45 Cost., che trova la sua giustificazione negli strati profondi della società di allora, trattandosi di un movimento sviluppatosi in Italia con caratteristiche del tutto peculiari e operante in modo apprezzato negli ambiti più vari in modo largamente trasversale, si colloca all’interno di una visione pluralistica del sistema economico, completandone il quadro della disciplina costituzionale, tracciato, nelle sue linee portanti, dagli artt. 41, 42 e 43 Cost. In questi termini, il valore della cooperazione, che ne giustifica la promozione, sta nella capacità di unire strutturalmente all’aspetto economico quella funzione sociale che i costituenti consideravano necessaria per la promozione del lavoro e la realizzazione del bene comune; ancora oggi, a contraddistinguere l’impresa cooperativa sono la mutualità, che si ricollega ai principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, e la democraticità che ne informa il modello di governance. In particolare, la fondamentale differenza tra le società cooperative e le altre imprese, è che solo le prime, accantonando nel patrimonio sociale risorse necessariamente sottratte al godimento dei soci, si configurano come enti di creazione di ricchezza intergenerazionale, devoluta tramite i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nell’ottica della mutualità esterna o di sistema, volta a sostenere la cooperazione nella sua globalità. (Precedenti: S. 150/2022 - mass. 45005; S. 93/2022 - mass. 44887; S. 408/1989 - mass. 13546).