Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Discrezionalità del Governo nell'attuare principi e criteri direttivi, con possibile sviluppo e completamento delle scelte del delegante - Oscillazione del potere di riempimento dell'esecutivo in base alla complessità dei settori interessati o della puntualità della legge-delega - Rapporto di proporzionalità inversa tra elemento letterale e funzionale-teleologico (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione statale, adottata mediante delegazione legislativa, la quale, per i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, stabilisce la prevalenza, in caso di uguale titolo di preferenza, della minore età anagrafica, ove la maggiore anzianità professionale o di servizio superi il limite massimo di dieci anni). (Classif. 077002).
Il margine di discrezionalità da riconoscersi al Governo, nell’opera di attuazione dei principi e dei criteri direttivi individuati dal legislatore delegante, è tale da consentirgli di introdurre norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. Il potere di riempimento normativo, che è pur sempre esercizio delegato di una funzione legislativa, è riconosciuto all’esecutivo tutte le volte in cui vengano in rilievo settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad esame ed approvazione diretta delle Camere. Quando, invece, l’oggetto fissato dalla legge-delega assuma contorni oltremodo definiti e assai puntuali, la conformità ai princìpi e criteri direttivi, unitamente al connesso rispetto dei limiti della legge-delega, presenta un margine molto stretto: sussiste, infatti, un rapporto inversamente proporzionale tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. (Precedenti: S. 98/2024 - mass. 46142; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 22/2024 - mass. 45964; S. 150/2022 - mass. 45002).
Il sindacato di costituzionalità, svolto a fini di valutare la conformità tra norma delegata e delegante, deve muovere dal dato letterale delle disposizioni della legge-delega, per poi svilupparsi nella prospettiva di una indagine sistematica e teleologica, per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e il grado di specificità dei criteri fissati dalla legge di delega, mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (Precedenti: S. 278/2016 - mass. 39281; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 119/2013 - mass. 37115).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 116 del 2017, limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianità». Nel quadro normativo sui requisiti e sulle modalità di accesso alla magistratura onoraria, la disposizione censurata dal Tar Lazio, sez. prima, facendo prevalere, quale criterio di preferenza, l’età anagrafica rispetto all’anzianità professionale o di servizio protratta per più di dieci anni, capovolge i principi e i criteri direttivi di cui alla lett. c dell’art. 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016, che, secondo una tecnica di redazione netta e connotata da un alto grado di specificità, che non lascia margini per letture alternative, nemmeno in base a un sussidiario approccio funzionale-teleologico, intendeva in realtà preferire, a parità di titoli di merito, il candidato in possesso della più estesa esperienza professionale, optando per il più giovane solo in caso di parità ulteriore).