Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) – Previsione che, prescindendo del tutto dalle competenze ministeriali, qualifica le aree non idonee alla realizzazione di impianti off-shore – Eccedenza dalle competenze statutarie e violazione dei principi fondamentali, anche di derivazione eurounitaria, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia – Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi eurounitari volti alla massima diffusione degli impianti FER, come attuati dall’art. 23 del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché delle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lett. e), dello statuto speciale, l’art. 1, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove individua le aree non idonee alla realizzazione degli impianti off-shore. Nell’individuare con legge le aree idonee e non idonee, le regioni possono farlo esclusivamente con riferimento a quelle “a terra”, mentre l’individuazione dei siti off-shore idonei all’installazione di impianti FER è di competenza statale, mediante la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, ferma restando la competenza del Ministro dell’ambiente e la sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio dell’autorizzazione unica.