Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Procedure di reclutamento del personale, ex art. 1, comma 268, lett. c), della legge n. 234 del 2021 – Necessario rispetto dei principi posti in materia di concorso pubblico – Applicazione di tale modalità di reclutamento da parte delle Regioni – Condizione – Sussistenza dei relativi presupposti. (Classif. 231011).
L’avvio, da parte degli enti del SSN, delle procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare anche per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate (ex art. 1, comma 268, lett. c, della legge n. 234 del 2021) richiede il rispetto dei principi posti in materia di concorso pubblico, non consentendo, pertanto, stabilizzazioni senza concorso. Tale modalità di reclutamento può essere legittimamente applicata dalle Regioni ove sussistono i presupposti contemplati dalla norma, quali: i) la coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale; ii) il limite soggettivo, dato dall’espletamento di mansioni sanitarie e socio-sanitarie; iii) il limite temporale, ossia l’aver garantito assistenza ai pazienti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, con almeno tre anni di servizio. (Precedenti: S. 57/2025 - mass. 46713; S. 99/2023 - mass. 45536).