Sentenza 32/2026 (ECLI:IT:COST:2026:32)
Massima numero 47331
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  28/01/2026;  Decisione del  28/01/2026
Deposito del 19/03/2026; Pubblicazione in G. U. 25/03/2026
Massime associate alla pronuncia:  47329  47330


Titolo
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Preclusione al beneficio per il condannato a precedente pena detentiva per delitto, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen, anche se è intervenuta la riabilitazione, stante i limiti di questa all'efficacia estintiva della pena - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità e rieducazione della pena e della legalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 210043).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 178, ultimo inciso, cod. pen. La disposizione censurata si limita a disciplinare le conseguenze della riabilitazione, senza pertanto avere l’effetto di precludere, in presenza di una precedente condanna oggetto di riabilitazione, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ciò di cui si duole il rimettente.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte