Sentenza 218/2019 (ECLI:IT:COST:2019:218)
Massima numero 42743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  15/07/2019;  Decisione del  15/07/2019
Deposito del 03/10/2019; Pubblicazione in G. U. 09/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  40896  42740  42741  42742  42744


Titolo
Impiego pubblico - Riscatto volontario della posizione individuale dal fondo di previdenza complementare - Trattamento fiscale delle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Rinvio alla previgente normativa sino alla piena attuazione della riforma - Assoggettamento alla tassazione ordinaria anziché a quella agevolata prevista per i dipendenti del settore privato - Disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d-ter), del d.P.R. n. 917 del 1986, anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005. La normativa censurata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, nel prevedere che, sino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. p), della legge n. 243 del 2004, sulle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva (nel caso di specie: fondo "Espero") si applica il regime fiscale previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, invece del regime fiscale più favorevole introdotto da detto decreto per la stessa prestazione erogata ai dipendenti privati, discrimina due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, con violazione del principio dell'eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale. La ratio del beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati - quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell'art. 38, secondo comma, Cost. - è infatti identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici, senza che siano individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2019, n. 213 del 2018, n. 178 del 2015, n. 120 del 2012, n. 146 del 2008, n. 149 del 2005 e n. 393 del 2000; ordinanze n. 283 del 2013 e n. 319 del 2001).

Le disposizioni che prevedono agevolazioni tributarie, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità, con la conseguenza che la Corte costituzionale non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2017, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 292 del 1987, n. 159 del 1985 e n. 86 del 1985; ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009, n. 174 del 2001 e n. 10 del 1999).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/12/2005  n. 252  art. 23  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte