Sentenza 219/2019 (ECLI:IT:COST:2019:219)
Massima numero 40895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  15/07/2019;  Decisione del  15/07/2019
Deposito del 03/10/2019; Pubblicazione in G. U. 09/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  41632


Titolo
Processo penale - Indagini preliminari - Prove illegittimamente acquisite (nella specie: perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidate dall'autorità giudiziaria) - Prevista inutilizzabilità degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tale attività - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei diritti fondamentali alla libertà personale e domiciliare, del diritto di difesa nonché di quello al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla CEDU - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della CEDU, dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente - non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività. Il rimettente, mira a trasferire nella disciplina dell'inutilizzabilità un concetto di vizio derivato, che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità, in tal modo confondendo fra loro due fenomeni non sovrapponibili. Così facendo, fonda il petitum su una richiesta di addizione fortemente "manipolativa", implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, pretendendo di desumere l'automatica "inutilizzabilità" degli atti di sequestro, attraverso il "trasferimento" su di essi dei "vizi" che affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai quali i sequestri sono scaturiti, proponendosi altresì di introdurre, ex novo, uno specifico divieto probatorio - la inutilizzabilità delle dichiarazioni a tal proposito rese dalla polizia giudiziaria - che si colloca in posizione del tutto eccentrica rispetto al tema costituzionale coinvolto dagli artt. 13 e 14 Cost. (Precedente citato: ordinanza n. 332 del 2001).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 191  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 14

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8