Ordinanza 220/2019 (ECLI:IT:COST:2019:220)
Massima numero 40894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  25/09/2019;  Decisione del  25/09/2019
Deposito del 17/10/2019; Pubblicazione in G. U. 23/10/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto - Applicazione del medesimo criterio anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio della riscossione avente sede in un circondario diverso da quello in cui si trova la sede dell'ente locale concedente - Conseguente radicamento della competenza territoriale del giudice del luogo dove ha sede l'ufficio del concessionario per la riscossione - Denunciato impedimento all'esercizio del diritto di azione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catanzaro e dal Giudice di pace di Benevento, in riferimento all'art. 24 Cost., e dal Giudice di pace di Barrafranca, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. - dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore/concedente. La sentenza n. 158 del 2019, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2019 e n. 44 del 2016; ordinanze n. 69 del 2019, n. 190 del 2018 e n. 26 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 32  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte