Sentenza 221/2019 (ECLI:IT:COST:2019:221)
Massima numero 40893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
18/06/2019; Decisione del
18/06/2019
Deposito del 23/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Titolo
Thema decidendum - Deduzioni dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Evocazione di parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.
Thema decidendum - Deduzioni dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Evocazione di parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.
Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, promosse dal Tribunale di Bolzano, non possono tenere conto delle deduzioni svolte dalle parti costituite, intese a dimostrare che le norme censurate contrastano anche con parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli evocati dal giudice a quo). (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018 e n. 4 del 2018).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, promosse dal Tribunale di Bolzano, non possono tenere conto delle deduzioni svolte dalle parti costituite, intese a dimostrare che le norme censurate contrastano anche con parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli evocati dal giudice a quo). (Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018 e n. 4 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/2004
n. 40
art. 1
co. 1
legge
19/02/2004
n. 40
art. 1
co. 2
legge
19/02/2004
n. 40
art. 4
co.
legge
19/02/2004
n. 40
art. 5
co.
legge
19/02/2004
n. 40
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte