Sentenza 221/2019 (ECLI:IT:COST:2019:221)
Massima numero 41552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  18/06/2019;  Decisione del  18/06/2019
Deposito del 23/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  40893  41553  41561  41562  41563  41564  41565


Titolo
Giudice rimettente - Giudice ordinario in fase cautelare - Possibilità di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale - Presupposti.

Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, sia quando il giudice non abbia ancora provveduto sull'istanza dei ricorrenti, sia quando abbia concesso la misura richiesta, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in quella sede. (Nel caso di specie, è ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, promosso dal Tribunale di Pordenone e dal Tribunale di Bolzano, entrambi investiti del ricorso cautelare proposto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ). (Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2016, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 151 del 2009; ordinanza n. 150 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 1  co. 1

legge  19/02/2004  n. 40  art. 1  co. 2

legge  19/02/2004  n. 40  art. 4  co. 

legge  19/02/2004  n. 40  art. 5  co. 

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte