Sentenza 221/2019 (ECLI:IT:COST:2019:221)
Massima numero 41553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  18/06/2019;  Decisione del  18/06/2019
Deposito del 23/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  40893  41552  41561  41562  41563  41564  41565


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Esposizione adeguata delle ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con i parametri evocati - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004. Il giudice a quo ha esposto in modo, primo visu, del tutto adeguato le ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con gli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost. Quanto ai parametri residui (artt. 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.), le deduzioni del rimettente, se pure alquanto stringate, permettono comunque sia di cogliere il nucleo delle censure, anche perché collegate a quelle relative agli altri parametri.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 5  co. 

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 2

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 9

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 31  co. 2

Costituzione  art. 32  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte