Sentenza 221/2019 (ECLI:IT:COST:2019:221)
Massima numero 41562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  18/06/2019;  Decisione del  18/06/2019
Deposito del 23/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  40893  41552  41553  41561  41563  41564  41565


Titolo
Thema decidendum - Individuazione dei termini della questione incidentale - Desumibilità dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, le censure del Tribunale di Pordenone debbono intendersi riferite alla parte in cui limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali formate da sole donne. Il rimettente non ha infatti incluso tra quelle sottoposte a scrutinio la disposizione di cui all'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che vieta in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, la pratica della maternità surrogata (o gestazione per altri), attraverso la quale passa necessariamente la genitorialità artificiale delle coppie omosessuali maschili.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/2004  n. 40  art. 5  co. 

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 2

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 9

legge  19/02/2004  n. 40  art. 12  co. 10

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte