Sentenza 189/2024 (ECLI:IT:COST:2024:189)
Massima numero 46438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  30/10/2024;  Decisione del  30/10/2024
Deposito del 28/11/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46439  46440  46441  46442  46443


Titolo
Processo tributario - In genere - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) - Deposito della domanda e versamento degli importi dovuti o della prima rata - Effetti - Estinzione del processo - Evoluzione negativa del successivo procedimento amministrativo - Impugnabilità dell'eventuale diniego dell'amministrazione - Possibilità, in conseguenza, della revocazione del provvedimento di estinzione - Denunciata violazione del principio, anche comunitario, dell'equilibrio di bilancio - Inconferenza del parametro e difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 201001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Calabria e dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, in riferimento agli artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, e 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 17 CEDU, dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale adito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Sussiste l’erronea individuazione del parametro di cui all’art. 111 Cost., dal momento che, anche a voler considerare l’evocazione delle fonti convenzionali quali ausilio interpretativo e parametro integratore delle disposizioni costituzionali, le questioni sarebbero del pari inammissibili per carenza di motivazione adeguata circa le specifiche ragioni di contrasto con i principi presidiati dai parametri sovranazionali interposti. Quanto alle questioni prospettate con riferimento alla violazione del principio di equilibrio del bilancio, in considerazione dei riflessi negativi sulle previsioni annuali di competenza delle entrate erariali e della mancata predisposizione di un fondo di compensazione, le censure sulla non manifesta infondatezza sono generiche, perché da un lato prive di alcun riferimento alle previsioni della legge di bilancio relative alle entrate derivanti dall’applicazione della disposizione censurata, e, dall’altro, non tengono conto della previsione di cui all’art. 1, comma 194, della stessa legge n. 197 del 2022, per effetto della quale, in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, trovano applicazione le disposizioni che dispongono la decadenza del contribuente inadempiente dalla rateizzazione del pagamento delle imposte dovute e la nuova iscrizione a ruolo dei tributi non corrisposti.



Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 198

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 1

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 17