Sentenza 222/2019 (ECLI:IT:COST:2019:222)
Massima numero 40891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  15/07/2019;  Decisione del  15/07/2019
Deposito del 24/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Imputato già condannato, per gli stessi fatti, a sanzione amministrativa (nella specie: tributaria) sostanzialmente penale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU - Inapplicabilità del divieto di un secondo giudizio - Denunciata violazione del divieto convenzionale del bis in idem, come interpretato dalla giurisprudenza europea, nonché del principio di ragionevolezza intrinseca dell'ordinamento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e, implicitamente, all'art. 50 CDFUE - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. L'ordinanza di rimessione non chiarisce adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte le condizioni di ammissibilità di un "doppio binario" procedimentale e sanzionatorio per l'omesso versamento di IVA (reato oggetto del giudizio a quo), così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata. Infatti, tanto la Corte EDU, quanto la CGUE non affermano che la mera sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa integri, sempre e necessariamente, una violazione del ne bis in idem, ma enunciano le condizioni in presenza delle quali detta violazione debba essere esclusa. La carente motivazione sulla asserita incompatibilità tra la disposizione censurata e il ne bis in idem, alla luce delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea, si riverbera sulle censure di irragionevolezza, declinate come ancillari rispetto alla prima. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 649  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 4  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 50