Sentenza 223/2019 (ECLI:IT:COST:2019:223)
Massima numero 41884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/09/2019; Decisione del
25/09/2019
Deposito del 24/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Titolo
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dei criteri di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Inclusione tra i delitti procedibili a querela - Omessa previsione - Denunciata violazione dei criteri di delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di La Spezia, in riferimento all'art. 76 Cost. - del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 103 del 2017. Posto che il criterio di delega impartito da quest'ultima disposizione imponeva di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorresse la condizione di incapacità della persona offesa, senza specificare se detta condizione dovesse essere preesistente o creata dalla condotta criminosa, era in facoltà del Governo ritenere che una esigenza di tutela rafforzata ricorresse anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime previsto dalla disposizione censurata, produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da rendere più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile. La previsione della procedibilità a querela si sarebbe d'altronde posta in aperta contraddizione con la scelta compiuta con la legge n. 41 del 2016, di prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali, in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare; mentre la scelta del legislatore delegante appariva volta a prevedere la procedibilità a querela solo per fatti di modesto contenuto offensivo. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 2017).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di La Spezia, in riferimento all'art. 76 Cost. - del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall'art. 590-bis, primo comma, cod. pen., in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge n. 103 del 2017. Posto che il criterio di delega impartito da quest'ultima disposizione imponeva di preservare la procedibilità d'ufficio quando ricorresse la condizione di incapacità della persona offesa, senza specificare se detta condizione dovesse essere preesistente o creata dalla condotta criminosa, era in facoltà del Governo ritenere che una esigenza di tutela rafforzata ricorresse anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime previsto dalla disposizione censurata, produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da rendere più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile. La previsione della procedibilità a querela si sarebbe d'altronde posta in aperta contraddizione con la scelta compiuta con la legge n. 41 del 2016, di prevedere la procedibilità d'ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali, in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare; mentre la scelta del legislatore delegante appariva volta a prevedere la procedibilità a querela solo per fatti di modesto contenuto offensivo. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/04/2018
n. 36
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 23/06/2017
n. 103
art. 1
co. 16 lett. a)