Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Parte di un giudizio comune suscettibile di essere condizionato dall'esito del giudizio costituzionale - Legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, è dichiarato ammissibile l'intervento di Rockhopper Italia spa, in qualità di parte del giudizio comune che ha dato luogo al conflitto, poiché l'esito del giudizio per conflitto incide sul diritto della parte interveniente fatto valere nel giudizio comune, deciso con la sentenza del Consiglio di Stato all'origine del medesimo conflitto.
Sebbene nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non sia ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non può escludersi che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito dello stesso. Con specifico riferimento ai conflitti su atti giurisdizionali, pertanto, è ammissibile l'intervento di soggetti che, quali parti nel giudizio ordinario la cui decisione era oggetto del conflitto, sarebbero stati incisi, senza possibilità di far valere le loro ragioni, dall'esito del giudizio per conflitto. (Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2017, n. 305 del 2011 e n. 195 del 2007; ordinanza allegata alla sentenza n. 380 del 2007).