Sopravvenienze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri che ha ritenuto di non superare il dissenso regionale annullato con la sentenza all'origine del conflitto - Eccepita cessazione della materia del contendere - Permanenza dell'interesse ad accertare i limiti del sindacato del giudice amministrativo e le conseguenti possibili ricadute sull'autonomia costituzionale regionale - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Basilicata nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 20 settembre 2018, n. 5471, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per cessazione della materia del contendere. La sentenza oggetto d'impugnazione mantiene i suoi effetti anche successivamente alla intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2018 (in particolare tenuto conto che la stessa è stata oggetto d'impugnazione), che ha ritenuto di non superare il dissenso regionale annullato con la sentenza stessa. Inoltre, e soprattutto, vertendo le doglianze della Regione ricorrente sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa su atti che sarebbero sindacabili esclusivamente in sede di conflitto di attribuzione tra enti, permane l'interesse ad accertare i limiti del sindacato del giudice amministrativo e le conseguenti possibili ricadute sull'autonomia costituzionale regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 9 del 2013).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'atto impugnato risulti annullato con efficacia ex tunc, con conseguente venir meno delle affermazioni di competenza determinative del conflitto e, quindi, dell'interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull'appartenenza del potere contestato, non rilevando, invece, le sopravvenienze di fatto, quale, ad esempio, il semplice esaurimento degli effetti dell'atto impugnato. (Precedenti citati: sentenze n. 183 del 2017, n. 9 del 2013, n. 328 del 2010 e n. 150 del 1981).