Processo tributario - In genere - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) - Deposito della domanda e versamento degli importi dovuti o della prima rata - Effetti - Estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione - Immediatezza dell'estinzione, anche in pendenza del termine fissato all'amministrazione finanziaria per valutare l'eventuale diniego alla domanda - Denunciata violazione degli interessi finanziari dell'Unione europea - Incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 201001).
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Calabria e dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, in riferimento agli artt. 10, 11, 80, 81 e 97 Cost., all’art. 113 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e all’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea (TUE), dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale adito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le Corti rimettenti non considerano il disposto del comma 193 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022, in forza del quale sono escluse dalla definizione agevolata alcune tipologie di controversie concernenti, quali le risorse proprie tradizionali, l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Le ordinanze di rimessione, inoltre, denotano complessivamente una insufficiente descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi principali, in quanto non specificano se le questioni concernano tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, così da comportare vincoli per gli Stati membri nella gestione e riscossione dell’imposta, come pure l’inderogabilità della disciplina interna del tributo.