Sentenza 225/2019 (ECLI:IT:COST:2019:225)
Massima numero 41635
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  08/10/2019;  Decisione del  08/10/2019
Deposito del 29/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  40868  41636


Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Riduzione del numero e riorganizzazione con decreto ministeriale - Applicabilità delle relative prescrizioni alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Inidoneità dell'atto impugnato a soddisfare la procedura rinforzata prevista dallo statuto speciale - Conseguente lesione delle competenze attribuite alla Regione Valle d'Aosta - Non spettanza allo Stato del potere esercitato nei confronti della ricorrente - Conseguente annullamento in parte qua del decreto impugnato.

Testo
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 - recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» - e per l'effetto va disposto l'annullamento di detto decreto, limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni. Lo Stato non ha tenuto in adeguata considerazione la particolare competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, intervenendo con un atto fonte secondario, inidoneo, per espressa disposizione statutaria, a disciplinare la Camera Valdostana e a soddisfare la complessa procedura richiesta dall'art. 48-bis dello statuto speciale. L'art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946 assegna, infatti, alla Regione ricorrente la diretta titolarità delle funzioni attribuite alle Camere di commercio - che, in virtù dell'ampia discrezionalità in materia, essa ha poi trasferito a un ente di propria creazione, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - e detta previsione necessita, per essere modificata, del procedimento di cui all'art. 48-bis dello statuto reg. Valle d'Aosta, richiamato dall'art. 1 del d.lgs. di attuazione statutaria n. 320 del 1994. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 29 del 2016, n. 273 del 2007, n. 38 del 2003, n. 243 del 1985 e n. 65 del 1982).

Atti oggetto del giudizio

 16/02/2018  n.   art. 6  co. 1

 16/02/2018  n.   art. 7  co. 1

 16/02/2018  n.   art. 7  co. 3

 16/02/2018  n.   art. 7  co. 5

 16/02/2018  n.   art. 7  co. 6

 16/02/2018  n.   art. 7  co. 7

 16/02/2018  n.   art. 7  co. 8

 16/02/2018  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 48

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato  23/12/1946  n. 532  art. 11