Sentenza 225/2019 (ECLI:IT:COST:2019:225)
Massima numero 41635
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
08/10/2019; Decisione del
08/10/2019
Deposito del 29/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Titolo
Enti pubblici - Camere di commercio - Riduzione del numero e riorganizzazione con decreto ministeriale - Applicabilità delle relative prescrizioni alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Inidoneità dell'atto impugnato a soddisfare la procedura rinforzata prevista dallo statuto speciale - Conseguente lesione delle competenze attribuite alla Regione Valle d'Aosta - Non spettanza allo Stato del potere esercitato nei confronti della ricorrente - Conseguente annullamento in parte qua del decreto impugnato.
Enti pubblici - Camere di commercio - Riduzione del numero e riorganizzazione con decreto ministeriale - Applicabilità delle relative prescrizioni alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni - Conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Inidoneità dell'atto impugnato a soddisfare la procedura rinforzata prevista dallo statuto speciale - Conseguente lesione delle competenze attribuite alla Regione Valle d'Aosta - Non spettanza allo Stato del potere esercitato nei confronti della ricorrente - Conseguente annullamento in parte qua del decreto impugnato.
Testo
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 - recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» - e per l'effetto va disposto l'annullamento di detto decreto, limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni. Lo Stato non ha tenuto in adeguata considerazione la particolare competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, intervenendo con un atto fonte secondario, inidoneo, per espressa disposizione statutaria, a disciplinare la Camera Valdostana e a soddisfare la complessa procedura richiesta dall'art. 48-bis dello statuto speciale. L'art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946 assegna, infatti, alla Regione ricorrente la diretta titolarità delle funzioni attribuite alle Camere di commercio - che, in virtù dell'ampia discrezionalità in materia, essa ha poi trasferito a un ente di propria creazione, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - e detta previsione necessita, per essere modificata, del procedimento di cui all'art. 48-bis dello statuto reg. Valle d'Aosta, richiamato dall'art. 1 del d.lgs. di attuazione statutaria n. 320 del 1994. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 29 del 2016, n. 273 del 2007, n. 38 del 2003, n. 243 del 1985 e n. 65 del 1982).
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, adottare il decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 - recante «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale» - e per l'effetto va disposto l'annullamento di detto decreto, limitatamente agli artt. 6, comma 1, e 7, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nonché agli Allegati A), C) e D), nelle parti espressamente riferite alla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni. Lo Stato non ha tenuto in adeguata considerazione la particolare competenza della Regione autonoma Valle d'Aosta, intervenendo con un atto fonte secondario, inidoneo, per espressa disposizione statutaria, a disciplinare la Camera Valdostana e a soddisfare la complessa procedura richiesta dall'art. 48-bis dello statuto speciale. L'art. 11 del d.lgs. C.p.S. n. 532 del 1946 assegna, infatti, alla Regione ricorrente la diretta titolarità delle funzioni attribuite alle Camere di commercio - che, in virtù dell'ampia discrezionalità in materia, essa ha poi trasferito a un ente di propria creazione, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - e detta previsione necessita, per essere modificata, del procedimento di cui all'art. 48-bis dello statuto reg. Valle d'Aosta, richiamato dall'art. 1 del d.lgs. di attuazione statutaria n. 320 del 1994. (Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2017, n. 29 del 2016, n. 273 del 2007, n. 38 del 2003, n. 243 del 1985 e n. 65 del 1982).
Atti oggetto del giudizio
16/02/2018
n.
art. 6
co. 1
16/02/2018
n.
art. 7
co. 1
16/02/2018
n.
art. 7
co. 3
16/02/2018
n.
art. 7
co. 5
16/02/2018
n.
art. 7
co. 6
16/02/2018
n.
art. 7
co. 7
16/02/2018
n.
art. 7
co. 8
16/02/2018
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 48
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 23/12/1946
n. 532
art. 11