Sentenza 226/2019 (ECLI:IT:COST:2019:226)
Massima numero 40867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/09/2019;  Decisione del  25/09/2019
Deposito del 29/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Massime associate alla pronuncia:  41886  41887


Titolo
Thema decidendum - Censure proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle proposte nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - promosso dal Tribunale di Pesaro in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 103 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, non può tenersi conto delle deduzioni svolte nella memoria di costituzione dalla società Danone spa, intese a dimostrare anche la carenza dei requisiti della straordinarietà ed urgenza di provvedere con decreto-legge, poiché trattasi di censure non proposte nell'ordinanza di rimessione.

Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 141 del 2019, n. 96 del 2019 e n. 78 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2010  n. 103  art. 1  co. 2

legge  04/08/2010  n. 127  art.   co. 

decreto legislativo  21/11/2005  n. 286  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte