Thema decidendum - Censure proposte dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle proposte nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale - promosso dal Tribunale di Pesaro in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 103 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, non può tenersi conto delle deduzioni svolte nella memoria di costituzione dalla società Danone spa, intese a dimostrare anche la carenza dei requisiti della straordinarietà ed urgenza di provvedere con decreto-legge, poiché trattasi di censure non proposte nell'ordinanza di rimessione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019, n. 141 del 2019, n. 96 del 2019 e n. 78 del 2019).