Sentenza 226/2019 (ECLI:IT:COST:2019:226)
Massima numero 41886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/09/2019; Decisione del
25/09/2019
Deposito del 29/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Titolo
Trasporto - Autotrasporto - Azione diretta del vettore finale per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada - Disposizione introdotta in sede di conversione del decreto-legge - Denunciato difetto di omogeneità rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Trasporto - Autotrasporto - Azione diretta del vettore finale per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada - Disposizione introdotta in sede di conversione del decreto-legge - Denunciato difetto di omogeneità rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 103 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che prevede in favore del subvettore un'azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada. La disposizione censurata, aggiunta in sede di conversione dell'originario decreto-legge, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell'ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il decreto-legge originario la "comune natura" di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi; va pertanto esclusa, dal punto di vista oggettivo o materiale, e funzionale e finalistico, l'evidente o manifesta mancanza di ogni e qualunque nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge. (Precedente citato: sentenza n. 251 del 2014).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice onorario di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 103 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che prevede in favore del subvettore un'azione diretta nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada. La disposizione censurata, aggiunta in sede di conversione dell'originario decreto-legge, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell'ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il decreto-legge originario la "comune natura" di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi; va pertanto esclusa, dal punto di vista oggettivo o materiale, e funzionale e finalistico, l'evidente o manifesta mancanza di ogni e qualunque nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge. (Precedente citato: sentenza n. 251 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2010
n. 103
art. 1
co. 2
legge
04/08/2010
n. 127
art.
co.
decreto legislativo
21/11/2005
n. 286
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte