Sentenza 226/2019 (ECLI:IT:COST:2019:226)
Massima numero 41887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
25/09/2019; Decisione del
25/09/2019
Deposito del 29/10/2019; Pubblicazione in G. U. 30/10/2019
Titolo
Decreto-legge - Disposizioni aggiunte in sede di conversione - Difetto di omogeneità - Presupposti.
Decreto-legge - Disposizioni aggiunte in sede di conversione - Difetto di omogeneità - Presupposti.
Testo
La violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., per un difetto di omogeneità, si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione, mentre la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. (Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 251 del 2014, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012).
La violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., per un difetto di omogeneità, si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente estranee o intruse, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione, mentre la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. (Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 251 del 2014, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 77
co. 2
Altri parametri e norme interposte