Sentenza 227/2019 (ECLI:IT:COST:2019:227)
Massima numero 40866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  15/07/2019;  Decisione del  15/07/2019
Deposito del 30/10/2019; Pubblicazione in G. U. 06/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  42138


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Ricostruzione della città dell'Aquila - Innovazioni organizzative e programmatiche per la promozione del capoluogo regionale - Violazione del principio di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 81 Cost., la legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018, che individua una serie di interventi volti alla promozione della città dell'Aquila. La legge regionale impugnata dal Governo esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica, mentre le radicali innovazioni organizzative e programmatiche ivi previste comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari. La pronuncia di illegittimità costituzionale, infine, non richiede la necessità di esaminare le leggi reg. Abruzzo n. 1 del 2019 e n. 2 del 2019, le quali - per quel che qui interessa - prevedono, per il solo anno 2019, uno stanziamento per istituire un nuovo capitolo destinato agli interventi per «L'Aquila capoluogo», perché esse, oltre ad aggravare le medesime patologie, in tema di insufficiente e irrazionale copertura della legge regionale impugnata, non ne possono comunque disciplinare le caducate iniziative. I relativi stanziamenti della spesa, rimanendo privi del presupposto giuridico, devono quindi essere espunti dal bilancio dell'esercizio di riferimento per effetto della sopravvenuta inesistenza delle ragioni del loro mantenimento, in conformità al principio generale del diritto contabile inerente alle condizioni di conservazione delle poste contabili di spesa.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall'armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa, ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio. Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. La forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost. si sostanzia quindi in una vera e propria clausola generale, in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 197 del 2019, n. 6 del 2019, n. 274 del 2017, 184 del 2016 e n. 192 del 2012).

Il difetto di copertura finanziaria sussiste non solo quando una iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando in sede normativa si statuisce - in contrasto con i canoni dell'esperienza - che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell'esercizio anteriore a quello in cui si prevede l'avvio delle conseguenti realizzazioni.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  24/08/2018  n. 28  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte