Sentenza 229/2019 (ECLI:IT:COST:2019:229)
Massima numero 40864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  09/10/2019;  Decisione del  09/10/2019
Deposito del 08/11/2019; Pubblicazione in G. U. 13/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  41637


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannati a pene detentive temporanee per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Divieto di concessione se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena - Irragionevolezza, violazione del principio della finalità rieducativa della pena e disparità di trattamento rispetto ai condannati alla pena dell'ergastolo per il medesimo reato - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La disposizione censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4-bis, ordin. penit., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata, sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena, corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. In tal modo, la disposizione opera in senso distonico rispetto all'obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e l'autorizzazione al lavoro all'esterno, l'effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva dell'esecuzione - sulla base anche dell'esito positivo di quelle prime sperimentazioni - alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale. La disposizione censurata è altresì incompatibile con il principio di uguaglianza, in quanto la rimozione della preclusione in essa contenuta con riferimento ai condannati all'ergastolo da parte della sentenza n. 149 del 2018 ha prodotto l'irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato. (Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995).

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 58  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte