Processo tributario – In genere – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Deposito della domanda e versamento degli importi dovuti o della prima rata – Effetti – Estinzione del processo – Evoluzione negativa del successivo procedimento amministrativo – Impugnabilità dell’eventuale diniego dell’amministrazione – Possibilità, in conseguenza, della revocazione del provvedimento di estinzione – Denunciata violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento tra posizione del contribuente e dell’amministrazione finanziaria – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 201001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Calabria e dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97, primo comma, e 111 Cost. e agli artt. 6, 13 e 17 CEDU, dell’art. 1, commi 200 e 201, della legge n. 197 del 2022, che disciplinano gli effetti processuali dell’evoluzione negativa del procedimento amministrativo di definizione agevolata delle controversie tributarie. Le Corti rimettenti non sono chiamate a fare immediata applicazione delle disposizioni censurate, le quali presuppongono che la domanda di definizione sia stata respinta e indicano come il diniego e il provvedimento di estinzione possano essere impugnati. Ciò rende le censure meramente eventuali e ipotetiche, e dunque premature. (Precedenti: S. 141/2022 - mass. 44940; O. 410/2007 - mass. 31920).