Sentenza 229/2019 (ECLI:IT:COST:2019:229)
Massima numero 41637
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
09/10/2019; Decisione del
09/10/2019
Deposito del 08/11/2019; Pubblicazione in G. U. 13/11/2019
Massime associate alla pronuncia:
40864
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannati a pene detentive temporanee per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Divieto di concessione se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena - Identica disciplina rispetto ad analoga previsione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannati a pene detentive temporanee per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Divieto di concessione se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena - Identica disciplina rispetto ad analoga previsione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
Testo
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova in riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati a pena detentiva temporanea per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Dunque, la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. resta interamente caducata.
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova in riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati a pena detentiva temporanea per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Dunque, la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. resta interamente caducata.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27