Industria - Imprese di interesse strategico nazionale - Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - Prosecuzione dell'attività produttiva nelle more dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria - Previsione di una speciale causa di non punibilità delle condotte attuative del piano, poste in essere dal commissario straordinario, dall'affittuario o acquirente e dai soggetti da questi funzionalmente delegati - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione della tutela del lavoro, del diritto alla salute, dei limiti all'attività di impresa, del dovere di repressione e prevenzione dei reati, nonché di diritti garantiti dalla CEDU (nella specie: alla vita, alla vita privata e a un ricorso effettivo) - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al GIP del Tribunale di Taranto per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 1 del 2015, conv. con modif., come modificato dall'art. 1, comma 7, del d.l. n. 191 del 2015, conv. con modif., come successivamente modificato dall'art. 1, comma 4, lett. a), del d.l. n. 98 del 2016, conv. con modif., e dall'art. 6, comma 10-bis, lett. a) e c), del d.l. n. 244 del 2016, conv. con modif., in relazione all'art. 3, comma 3, del d.l. n. 207 del 2012, conv. con modif.; e dell'art. 2, comma 6, del medesimo d.l. n. 1 del 2015, conv. con modif., nel testo in vigore dopo le modifiche operate dal d.l. n. 98 del 2016, conv. con modif., e dal d.l. n. 244 del 2016, conv. con modif., censurati - in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 8 e 13 della CEDU - perché, rispettivamente, consentono la prosecuzione dell'attività produttiva di ILVA in costanza di sequestro penale, nelle more dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e prevedono una speciale causa di non punibilità delle condotte attuative del piano, poste in essere dal commissario straordinario, dall'affittuario o acquirente e dai soggetti da questi funzionalmente delegati. Successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015, è stato modificato dapprima dall'art. 46 del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif., e, in seguito, dall'art. 14 del d.l. n. 101 del 2019, poi soppresso in sede di conversione. Le indicate vicende normative sopravvenute potrebbero condizionare l'applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo, sulla base dei principi in materia di applicazione della legge penale nel tempo, anche in relazione all'affermazione del carattere permanente di taluni reati ipotizzati a carico delle persone sottoposte a indagine contenuta nell'ordinanza di rimessione.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, a fronte dell'evoluzione del quadro normativo, non può spettare che al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche legislative sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti citati: ordinanze n. 182 del 2019, n. 154 del 2018, n. 258 del 2016, n. 102 del 2015, n. 80 del 2015, n. 53 del 2015 e n. 75 del 2014).