Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Gestione dei rifiuti - Autorizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero di rifiuti - Procedibilità delle sole istanze relative ad impianti destinati esclusivamente di recupero di materia - Esclusione di ogni altra forma di recupero dei rifiuti e, in particolare, di recupero di energia - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 17, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018. La disposizione regionale impugnata dal Governo lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, poiché, disciplinando espressamente la procedibilità delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, legittima il rigetto di quelle relative ad altre forme di recupero dei rifiuti previste nella gerarchia indicata dall'art. 179 cod. ambiente e, in particolare al recupero di energia, violando così anche l'art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. Inoltre, autorizzare solo gli impianti di recupero di materia, la cui attività determini una minima produzione di scarti e che siano dedicati nella loro quasi totalità alla soddisfazione dei fabbisogni regionali, potrebbe produrre un duplice effetto complessivamente negativo sugli obiettivi, sia nazionali, sia regionali, poiché si aggraverebbe il fabbisogno e il conseguente deficit d'incenerimento, scaricato su altre Regioni o colmato dal ricorso alla discarica, e si finirebbe con l'escludere, o limitare drasticamente, il trattamento dei rifiuti provenienti dalle altre Regioni.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del recupero dei rifiuti è ascrivibile alla «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., con tutti i limiti che ne derivano per la legislazione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 126 del 2018, n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via d'azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative, a maggior ragione quando l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale. (Precedenti citati: sentenze n. 107 del 2017, n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003).