Sentenza 231/2019 (ECLI:IT:COST:2019:231)
Massima numero 41638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  09/10/2019;  Decisione del  09/10/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  40825


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Gestione dei rifiuti - Autorizzazione di nuove attività di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti non conformi al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) - Improcedibilità delle relative istanze - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 17, comma 6, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018. L'improcedibilità delle istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani e speciali non conformi alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), prevista dalla disposizione impugnata, è di per sé coerente con la legislazione statale interposta, costituendo applicazione dell'art. 199 cod. ambiente. Eventuali vizi del PRGR, invece, potranno in ogni caso essere fatti valere nelle ordinarie sedi giurisdizionali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  16/11/2018  n. 35  art. 17  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 199