Sentenza 231/2019 (ECLI:IT:COST:2019:231)
Massima numero 41638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
09/10/2019; Decisione del
09/10/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:
40825
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Gestione dei rifiuti - Autorizzazione di nuove attività di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti non conformi al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) - Improcedibilità delle relative istanze - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Gestione dei rifiuti - Autorizzazione di nuove attività di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti non conformi al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) - Improcedibilità delle relative istanze - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 17, comma 6, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018. L'improcedibilità delle istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani e speciali non conformi alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), prevista dalla disposizione impugnata, è di per sé coerente con la legislazione statale interposta, costituendo applicazione dell'art. 199 cod. ambiente. Eventuali vizi del PRGR, invece, potranno in ogni caso essere fatti valere nelle ordinarie sedi giurisdizionali.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 17, comma 6, della legge reg. Basilicata n. 35 del 2018. L'improcedibilità delle istanze di autorizzazione relative alle nuove attività destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani e speciali non conformi alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), prevista dalla disposizione impugnata, è di per sé coerente con la legislazione statale interposta, costituendo applicazione dell'art. 199 cod. ambiente. Eventuali vizi del PRGR, invece, potranno in ogni caso essere fatti valere nelle ordinarie sedi giurisdizionali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
16/11/2018
n. 35
art. 17
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 199