Sentenza 232/2019 (ECLI:IT:COST:2019:232)
Massima numero 40824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  08/10/2019;  Decisione del  08/10/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Sardegna - Dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) - Incremento delle risorse destinate nel triennio 2016-2018 alla contrattazione collettiva integrativa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva di contrattazione collettiva nel pubblico impiego e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Motivazione perplessa - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per motivazione perplessa per l'incoerenza della norma interposta rispetto ai parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 3, primo comma, lett. a), dello statuto regionale, e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 - dell'art. 6, comma 6, della legge reg. Sardegna n. 40 del 2018, che incrementa il fondo per l'erogazione dei trattamenti accessori dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), al fine della omogeneizzazione del loro trattamento con tutto il personale regionale. Il ricorrente lamenta l'asserita lesione della competenza del legislatore statale nella materia dell'ordinamento civile, ma, contraddittoriamente, poggia la propria argomentazione sul mancato richiamo del parametro interposto indicato, che pone un limite alle somme stanziabili per l'erogazione del trattamento accessorio dei dipendenti regionali, solo presuntivamente superato e, comunque, riferito alla futura conseguenziale negoziazione contrattuale, senza spiegare come ciò avrebbe inciso sull'ordinamento civile.

Il ricorso avverso una norma regionale che arrechi pregiudizio alle attribuzioni statali, invadendo materie rientranti nelle competenze legislative esclusive dello Stato, deve essere adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato; quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate è necessario evidenziare la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato. Pertanto, nel caso in cui difetti un adeguato impianto argomentativo, la Corte costituzionale può rilevare, d'ufficio, l'inammissibilità delle censure per genericità e insufficiente motivazione circa l'asserito contrasto con il parametro interposto (Precedenti citati: sentenza n. 196 del 2017; ordinanza n. 201 del 2017).

L'invasione della competenza statale nella materia dell'ordinamento civile si configura ogni qual volta il legislatore regionale, sostituendosi al contratto collettivo, regoli direttamente un aspetto della retribuzione, poiché, nell'esercizio della propria competenza esclusiva, il legislatore nazionale ha riservato al contratto collettivo l'attribuzione del trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale pubblico.

I principi fissati dalla legge statale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale; tra di essi rientra, per espresso dettato normativo, il principio di riserva di contrattazione collettiva. (Precedente citato: sentenza n. 189 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  05/11/2018  n. 40  art. 6  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  25/05/2017  n. 75  art. 23    co. 2