Sentenza 233/2019 (ECLI:IT:COST:2019:233)
Massima numero 41643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  40823  41642  41644  41645  41646  41647


Titolo
Ricorso in via principale - Denunciata violazione cumulativa di parametri costituzionali - Possibilità, sia pure non agevole, di identificare il nucleo essenziale delle censure - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, per difetto di esplicita motivazione in ordine alle ragioni di asserito contrasto tra le disposizioni impugnate e ciascuno dei singoli parametri, formulata nel giudizio promosso dalla Regione Calabria avverso gli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019. La sovrabbondante aggregazione di parametri, in riferimento ai quali la ricorrente denuncia le riferite disposizioni del d.l. impugnato, e quelle corrispondenti della legge di conversione, non comporta l'inammissibilità delle relative questioni, essendone, sia pure non sempre agevolmente, identificabile il nucleo essenziale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 1  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 2  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 3  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 4  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 5  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 6  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 8  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 9  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 14  co. 

decreto-legge  30/04/2019  n. 35  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte