Sentenza 233/2019 (ECLI:IT:COST:2019:233)
Massima numero 41644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Titolo
Sanità pubblica - Misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria - Vincolo all'utilizzo delle risorse nell'ambito del "payback farmaceutico" finalizzato alla copertura finanziaria del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dei principi di copertura finanziaria delle spese e del buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria - Vincolo all'utilizzo delle risorse nell'ambito del "payback farmaceutico" finalizzato alla copertura finanziaria del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione dei principi di copertura finanziaria delle spese e del buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di adeguata motivazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, nella parte in cui dispone che una quota delle somme spettanti alla Regione Calabria in sede di riparto del cosiddetto "Fondo payback 2013-2017", di cui all'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, è vincolata per la copertura finanziaria del piano di rientro dal disavanzo sanitario. La ricorrente asserisce, senza motivare adeguatamente, la ridondanza della dedotta violazione di tali parametri sulle competenze regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 137 del 2018).
È dichiarata inammissibile - per difetto di adeguata motivazione - la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, nella parte in cui dispone che una quota delle somme spettanti alla Regione Calabria in sede di riparto del cosiddetto "Fondo payback 2013-2017", di cui all'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, è vincolata per la copertura finanziaria del piano di rientro dal disavanzo sanitario. La ricorrente asserisce, senza motivare adeguatamente, la ridondanza della dedotta violazione di tali parametri sulle competenze regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 137 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 14
co. 1
legge
25/06/2019
n. 60
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte