Sentenza 233/2019 (ECLI:IT:COST:2019:233)
Massima numero 41645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Titolo
Sanità pubblica - Misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria - Conferimento al commissario ad acta di nuovi poteri per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario e per la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria - Conferimento al commissario ad acta di nuovi poteri per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario e per la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Ricorso della Regione Calabria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione e delle competenze regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost. - degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, nella parte in cui prevedono misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria, con conferimento al Commissario ad acta di nuovi poteri per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario e per la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'intervento normativo impugnato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato non soltanto perché attinente all'esercizio del potere sostitutivo statale ex art. 120 Cost. - che può estrinsecarsi anche attraverso l'adozione di atti normativi, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003 - ma soprattutto perché rientrante sia nella sua competenza esclusiva in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», sia, nella misura in cui risponde alla funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, nell'ambito dei principi fondamentali della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica». Le concorrenti competenze regionali (anche in materia di tutela della salute e governo del territorio), con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente "contratte", in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse, mentre le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di legittimità del decreto-legge, la cui adozione è subordinata alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza".
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost. - degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 60 del 2019, nella parte in cui prevedono misure emergenziali per il risanamento del servizio sanitario della Regione Calabria, con conferimento al Commissario ad acta di nuovi poteri per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario e per la tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'intervento normativo impugnato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato non soltanto perché attinente all'esercizio del potere sostitutivo statale ex art. 120 Cost. - che può estrinsecarsi anche attraverso l'adozione di atti normativi, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003 - ma soprattutto perché rientrante sia nella sua competenza esclusiva in tema di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», sia, nella misura in cui risponde alla funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggiore efficienza, nell'ambito dei principi fondamentali della materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica». Le concorrenti competenze regionali (anche in materia di tutela della salute e governo del territorio), con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente "contratte", in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse, mentre le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di legittimità del decreto-legge, la cui adozione è subordinata alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza".
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 1
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 2
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 3
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 4
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 5
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 6
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 8
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 9
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 14
co.
decreto-legge
30/04/2019
n. 35
art. 15
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte