Sentenza 189/2024 (ECLI:IT:COST:2024:189)
Massima numero 46441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  30/10/2024;  Decisione del  30/10/2024
Deposito del 28/11/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46438  46439  46440  46442  46443


Titolo
Processo tributario – In genere – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) – Deposito della domanda e versamento degli importi dovuti o della prima rata – Effetti – Estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione – Immediatezza dell’estinzione, anche in pendenza del termine fissato all’amministrazione finanziaria per valutare l’eventuale diniego alla domanda – Denunciata violazione del principio di equilibrio del bilancio e del divieto convenzionale dell’abuso del diritto e del diritto a un ricorso effettivo – Inconferenza del parametro – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 201001).

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile, per assoluta inconferenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, e dalla CGT di secondo grado della Calabria, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale adito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le Corti rimettenti ritengono sussistente una violazione dell’evocato parametro sul rilievo che la disposizione censurata sarebbe nella sostanza un’ennesima misura di condono fiscale che indebolirebbe irragionevolmente il sistema tributario. È evidente come rispetto a tale censura sia del tutto estraneo l’art. 23 Cost.



Atti oggetto del giudizio

legge  29/12/2022  n. 197  art. 1  co. 198

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte