Sentenza 233/2019 (ECLI:IT:COST:2019:233)
Massima numero 41646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/10/2019; Decisione del
22/10/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Titolo
Sanità pubblica - Disavanzo regionale nel settore sanitario - Violazione grave e sistematica da parte della Regione degli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica - Nomina di un commissario ad acta - Deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato - Ammissibilità nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore a quello ritenuto intangibile dallo Stato.
Sanità pubblica - Disavanzo regionale nel settore sanitario - Violazione grave e sistematica da parte della Regione degli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica - Nomina di un commissario ad acta - Deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato - Ammissibilità nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore a quello ritenuto intangibile dallo Stato.
Testo
Quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure adottate per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato. Dal che deriva il corollario per cui la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 219 del 2013, n. 155 del 2011 e n. 217 del 2010).
Quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure adottate per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato. Dal che deriva il corollario per cui la deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella dello Stato, è ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 219 del 2013, n. 155 del 2011 e n. 217 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte