Sentenza 233/2019 (ECLI:IT:COST:2019:233)
Massima numero 41647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/10/2019;  Decisione del  22/10/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:  40823  41642  41643  41644  41645  41646


Titolo
Leale collaborazione - Parametro di legittimità degli atti legislativi - Esclusione salvo quanto previsto dalla Costituzione - Irrilevanza dell'adozione di procedure collaborative nel sindacato di legittimità del decreto-legge.

Testo
Le procedure collaborative tra Stato e Regione non rilevano nel sindacato di legittimità degli atti legislativi, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione. L'esclusione della rilevanza di tali procedure, che è formulata in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera occorrenza di "casi straordinari di necessità e d'urgenza". (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 79 del 2011, n. 33 del 2011, n. 278 del 2010, n. 298 del 2009, n. 371 del 2008 e n. 387 del 2007).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte