Ordinanza 234/2019 (ECLI:IT:COST:2019:234)
Massima numero 41888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/09/2019; Decisione del
25/09/2019
Deposito del 13/11/2019; Pubblicazione in G. U. 20/11/2019
Massime associate alla pronuncia:
40822
Titolo
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Procedimenti aventi a oggetto sanzioni amministrative - Possibile impiego da parte delle pubbliche amministrazioni resistenti dell'autodifesa con delega a funzionari - Denunciata violazione del principio di parità processuale delle parti - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Procedimenti aventi a oggetto sanzioni amministrative - Possibile impiego da parte delle pubbliche amministrazioni resistenti dell'autodifesa con delega a funzionari - Denunciata violazione del principio di parità processuale delle parti - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Nella fattispecie in esame, la non censurata norma secondo cui il Comune resistente può scegliere di difendersi avvalendosi di un proprio funzionario o procedendo alla nomina di un avvocato, senza che ciò non pregiudichi la sua tutela giurisdizionale (in ordine al quale il rimettente non specifica neppure se si sia costituito in giudizio) e comunque ciò costituisce circostanza non rilevante al fine della tutela giurisdizionale del ricorrente e ininfluente al fine dell'applicazione da parte del giudice a quo della disposizione denunciata.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Roma, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Nella fattispecie in esame, la non censurata norma secondo cui il Comune resistente può scegliere di difendersi avvalendosi di un proprio funzionario o procedendo alla nomina di un avvocato, senza che ciò non pregiudichi la sua tutela giurisdizionale (in ordine al quale il rimettente non specifica neppure se si sia costituito in giudizio) e comunque ciò costituisce circostanza non rilevante al fine della tutela giurisdizionale del ricorrente e ininfluente al fine dell'applicazione da parte del giudice a quo della disposizione denunciata.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 74
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte