Processo tributario - In genere - Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022 (1° gennaio 2023) - Deposito della domanda e versamento degli importi dovuti o della prima rata - Effetti - Estinzione del processo, con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione - Immediatezza dell'estinzione, anche in pendenza del termine fissato all'amministrazione finanziaria per valutare l'eventuale diniego alla domanda - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e disparità di trattamento tra posizione del contribuente e dell'amministrazione finanziaria, della tutela dei crediti erariali e delle pubbliche finanze e del giusto processo nonché del principio di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 201001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Calabria e dalla CGT di secondo grado del Lazio, sez. quattordicesima, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che nelle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata presso l’organo giurisdizionale adito, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. La disciplina della definizione agevolata (art. 1 della legge n. 197 del 2022, commi da 186 a 205), evitando stasi nello svolgimento dei processi, ha come finalità principale di conseguire rapidamente gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti in attuazione degli impegni assunti nel PNRR, ed è espressione dell’ampia discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. La non irragionevolezza del comma 198 e la confutazione del denunciato squilibrio della posizione delle parti in danno dell’amministrazione finanziaria si traggono dall’interpretazione sistematica della disposizione censurata con i commi 194, 196, 200 e 201 dello stesso articolo, i quali disciplinano gli eventuali effetti sostanziali e processuali dell’evoluzione negativa del procedimento amministrativo di definizione agevolata. I dubbi sui possibili pregiudizi delle esigenze di tutela dei crediti erariali e delle pubbliche finanze nell’eventualità che il contribuente, dopo il pagamento della prima rata, resti inadempiente rispetto alle rate successive, possono essere superati alla luce di quanto stabilito dal comma 194, ove si prevede l’applicazione delle disposizioni che comportano l’iscrizione a ruolo del debito residuo, degli interessi e delle relative sanzioni (art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973). Quanto al timore che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della lite pendente, se intervenuta nel giudizio di appello, aggravi intollerabilmente la posizione dell’amministrazione finanziaria soccombente in primo grado, il comma 196, seconda parte, prescrive che gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Circa l’asserita inoppugnabilità dell’ordinanza collegiale dichiarativa dell’estinzione e l’abuso che si assume perpetrabile in danno dell’amministrazione finanziaria parte del giudizio, le censure dei giudici a quibus muovono da un’erronea ricostruzione della portata del comma 201, il cui tenore letterale non esclude che l’amministrazione finanziaria possa azionare, senza attendere le iniziative del contribuente, lo strumento della revocazione nei casi di diniego di definizione. La scelta di affidare contestualmente il giudizio di impugnazione del diniego di definizione e la revocazione del provvedimento dichiarativo dell’estinzione alla competenza funzionale del giudice che ha reso quest’ultimo, non appare né arbitraria, né manifestamente irragionevole, attesi gli effetti che sulla sorte del giudizio principale estinto è in grado di dispiegare la soluzione sia dell’impugnativa del diniego di definizione sia della revocazione dell’estinzione stessa. Deve infine escludersi la sussistenza della denunciata violazione del principio di capacità contributiva, poiché i commi da 187 a 190 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 fissano l’entità dell’importo da versare per conseguire la definizione agevolata in modo coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate. (Precedenti: S. 141/2022 - mass. 44940; S. 288/2019 - mass. 41901).