Processo tributario - In genere - Carattere specifico rispetto a quello civile e amministrativo per l'organo decidente e per il rapporto sostanziale dedotto - Conseguente asimmetria dei rispettivi modelli di estinzione. (Classif. 201001).
Il processo tributario ha una spiccata specificità rispetto a quello civile e amministrativo, correlata sia alla configurazione dell’organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi. Orbene, l’asimmetria o l’eterogeneità dei modelli dell’estinzione nel processo civile e in quello tributario hanno trovato costante conferma nella interpretazione dei diversi provvedimenti legislativi volti a favorire la definizione delle liti fiscali pendenti, nel senso che in questi casi la declaratoria di estinzione del giudizio accertativa della intervenuta “definizione” di una controversia tributaria importa la caducazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali resi nel processo relativo. (Precedenti: S. 120/2021 - mass. 43931; S. 53/1998 - mass. 23766).