Sentenza 190/2024 (ECLI:IT:COST:2024:190)
Massima numero 46433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  30/10/2024;  Decisione del  30/10/2024
Deposito del 28/11/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46434


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto al lavoro - Garanzia della libertà di svolgere qualsiasi attività professionale - Esclusione - Discrezionalità riservata al legislatore, nei limiti della ragionevolezza - Assegnazione ad altro ambito mansionistico in caso di incapacità - Limitazione alle ipotesi di menomazione fisica o psichica in ossequio alla solidarietà sociale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi a oggetto le disposizioni che non prevedono, in caso di inidoneità al servizio per motivi attitudinali del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, la possibilità di transito nei ruoli civili). (Classif. 081001).

Testo

La garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale e indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell’interesse della collettività e dei committenti, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l’esercizio dell’attività professionale medesima. (Precedente: S. 441/00 - mass. 25765).

Non sussiste – tanto per i datori di lavoro del settore pubblico che per quelli del settore privato – un obbligo generalizzato di assegnare a un altro ambito mansionistico il lavoratore che si dimostra non capace a rendere la prestazione lavorativa richiesta, tranne che nell’ipotesi di inidoneità parziale all’impiego causata da un sopravvenuto deficit di salute. Solo nel caso di una menomazione fisica o psichica i principi costituzionali di solidarietà sociale e quelli eurounitari di non discriminazione di cui alla dir. 2000/78/CE, infatti, impongono siffatto obbligo.

Non risulta irragionevole, e costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non consentire il transito in altri ruoli dell’amministrazione dell’agente della Polizia di Stato che, risultando privo dei requisiti attitudinali, non è più in possesso della specifica capacità lavorativa richiesta per l’espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, nella parte in cui non prevede il transito in altri ruoli nel caso di perdita del requisito attitudinale. La disposizione censurata, in ordine alla ragionevolezza, risulta coerente con quanto previsto per altre categorie lavorative del settore pubblico, cui è richiesto il possesso di specifiche attitudini, quali gli insegnanti, che sono soggetti alla dispensa dal servizio per “incapacità didattica”, ai sensi dell’art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994. La scelta del legislatore non determina neppure una violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al personale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza: le rispettive disposizioni, infatti – vale a dire gli artt. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 e 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 – fanno riferimento all’ipotesi di inidoneità al servizio «per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio» e, quindi, non trovano applicazione nel caso di perdita del requisito delle attitudini. Non sono fondate nemmeno le questioni sollevate in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost.: il riconoscimento di tale diritto, infatti, non comporta il generalizzato obbligo di garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore che non possegga i requisiti necessari per adempiere in maniera adeguata alle prestazioni richieste. Per le medesime ragioni, non sussiste neppure la violazione dell’art. 51 Cost. Quanto, infine, al contrasto con l’art. 97 Cost., l’accesso all’impiego del personale di polizia avviene tramite un concorso pubblico in cui è specificamente richiesto il possesso di particolari requisiti attitudinali, che devono permanere durante tutto il rapporto di lavoro: esso, pertanto, non comporta l’obbligo per l’amministrazione di verificare se un agente della Polizia di Stato, dimostratosi non più capace di rendere la prestazione per la quale era stato assunto, possa essere comunque utilizzato per espletare funzioni diverse da quelle di polizia).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  24/04/1982  n. 339  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte