Polizia (Forze di) – Polizia di Stato – Personale di ruolo che espleta funzioni di polizia – Inidoneità per motivi attitudinali – Possibilità di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altra pubblica amministrazione – Omessa previsione – Denunciata violazione del diritto alla retribuzione, del principio di personalità della responsabilità penale e dei principi e criteri direttivi della legge delega – Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, nonché difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 180005).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 1, 27, 36 e 76 Cost., dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, nella parte in cui non prevede il transito in altri ruoli del personale in servizio che perda il requisito attitudinale richiesto. Le questioni concernenti gli artt. 1 e 36 Cost. non sono provviste di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza, mentre la questione relativa all’art. 76 Cost., è priva, se non in termini del tutto generici, di argomenti idonei a provare l’asserito contrasto della disposizione censurata con il parametro evocato e, quindi, con quanto disposto dalla legge delega. Infine, sulla questione sollevata in riferimento all’art. 27 Cost., il rimettente non considera che la disciplina concernente la materia della cessazione dal servizio dei dipendenti pubblici è totalmente estranea all’ambito di applicazione del principio di personalità della responsabilità penale. (Precedenti: S. 118/22 - mass. 44817; S. 213/21 - mass. 44351; S. 363/96 - mass. 23058-23059).