Paesaggio - Autorizzazione paesaggistica - Natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Possibilità, per lo Stato, di vincolare anche le autonomie speciali in materia, tramite simili norme - Conseguente divieto di dettare una disciplina regionale difforme da quella statale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Sardegna che, al fine di semplificare e accelerare l'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile, FER, in aree non idonee, introduce un procedimento autorizzatorio ad hoc, articolato, difforme da quello statale e totalmente sganciato dall'autorizzazione paesaggistica). (Classif. 170003).
La conservazione ambientale e paesaggistica, affidata alla cura esclusiva dello Stato, consente al legislatore di vincolare, con norme qualificabili come riforme economico-sociali, anche le competenze previste in materia dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 160/2021 - mass. 44139; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 103/2017 - mass. 40606).
L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 cod. beni culturali è norma di grande riforma economico-sociale che le Regioni a statuto speciale devono rispettare, in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale nella materia “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (Precedente: S. 238/2013 - mass. 37379).
La legislazione regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46692; S. 160/2021 - mass. 44139).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4, lett. e, dello statuto speciale, nonché all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in relazione agli artt. 21 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, con assorbimento degli altri profili di censura, l’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. n. 20 del 2024, il quale prevede, in caso di area non idonea, la possibilità comunque di installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile, FER, mediante l’attivazione di un procedimento ad hoc e alquanto articolato che può concludersi con la possibilità, per il proponente, di presentare un’istanza per la realizzazione dell’intervento anche a prescindere dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 cod. beni culturali, utilizzando il regime della PAS o dell’AU previsto per le aree ordinarie. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con una norma di grande riforma economico-sociale che la Regione autonoma della Sardegna deve rispettare, in quanto adottata nell’ambito della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). (Precedente: S. 189/2016 - mass. 39011).