Cooperative – In genere – Attività di vigilanza – Automatico scioglimento degli enti cooperativi che si sottraggono a tale attività con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio – Denunciata violazione di parametri europei (nella specie: norme CDFUE) – Difetto di motivazione – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 069001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, CDFUE, dell’art. 12, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 220 del 2002, che dispone lo scioglimento per atto dell’autorità degli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto UE, circostanza alla quale è subordinata, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025 - mass. 46639; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 85/2024 - mass. 46181).