Usi civici - In genere - Tutela - Conservazione statica - Esclusione - Necessità che siano preservati il carattere ecologico e la disciplina giuridica, in coerenza con l'evoluzione dell'economia - Mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici - Condizioni - Provvedimento autorizzatorio della regione e impiego utile per la collettività. (Classif. 262001).
La tutela dei terreni gravati da usi civici non può consistere in una conservazione statica, bensì in un regime di gestione che ne preservi il carattere ecologico e la disciplina giuridica in coerenza con l’evoluzione dell’economia agricola e di quella ambientale. (Precedente: S. 71/2020).
Il mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici – eccezione alla regola generale dell’immutabilità di detta destinazione e che prevede, a tal fine, uno specifico provvedimento autorizzatorio regionale – non impedisce la conservazione del rilievo pubblicistico del bene e ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d’uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane titolare, cui deve arrecare un reale beneficio. Ne consegue che la nuova destinazione può comportare la sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico ma non determina il venir meno del vincolo paesaggistico. (Precedenti: S. 71/2020; S. 113/2018 - mass. 41129; S. 103/2017; S. 391/1989).