Sentenza 9/2026 (ECLI:IT:COST:2026:9)
Massima numero 47251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  05/11/2025;  Decisione del  05/11/2025
Deposito del 29/01/2026; Pubblicazione in G. U. 04/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47248  47249  47250


Titolo
Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico, di Troia e di Campi Salentina - Passaggio alle Aziende sanitarie locali (ASL), rispettivamente, di Foggia, le prime due, e di Lecce, la terza - Transito del relativo personale dipendente, nel rispetto della normativa vigente - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio del concorso pubblico e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute nonché del principio dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231012).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, primo e quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., degli artt. 26 della legge reg. Puglia n. 39 del 2024 e 240 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, modificativo del primo, che determinano, rispettivamente, l’inserimento delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico e di Troia e di quella di Campi Salentini nell’organizzazione funzionale delle ASL di Foggia, le prime due, e di Lecce, la terza. Le disposizioni regionali impugnate non violano il principio del concorso pubblico né i principi fondamentali dettati in materia di tutela della salute che consentono, in particolari situazioni, di derogarvi; nel disciplinare l’internalizzazione delle citate RSA, di proprietà pubblica, ma sino ad allora gestite da società private in regime di proroga, le stesse dispongono, infatti, che il transito del personale avvenga ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. c), della legge n. 234 del 2021 – che disciplina le procedure selettive avviate dagli enti del SSN per il reclutamento del personale da impiegare anche per l’assolvimento delle funzioni reinternalizzate nel rispetto del principio del concorso pubblico – e nel rispetto della normativa vigente. L’intervento regionale nemmeno comporta un’indebita modifica della programmazione sanitaria né un impatto sulle risorse finanziarie: lungi dall’istituire nuove strutture sanitarie, le disposizioni provvedono al rientro delle RSA nell’organizzazione delle relative AS, le quali, pertanto, erogano direttamente all’utenza le prestazioni, incamerando la quota a carico degli assistiti. Né, infine, sono violati i principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica relativi al contenimento della spesa per il personale sanitario in costanza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario, dal momento che la prevista internalizzazione si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente da tale piano. L’intervento, infatti, non compromette la realizzazione degli interventi programmati per il superamento del disavanzo rientrando, piuttosto, nella riorganizzazione dell’offerta assistenziale territoriale; né, con riferimento alle ricadute finanziarie, implica prestazioni ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato, venendo in rilievo prestazioni tutte rientranti nei LEA e, conseguentemente, di natura obbligatoria. Infine, non è dimostrato che l’internalizzazione determini un aumento della spesa sanitaria e, in ogni caso, il programma operativo 2016-2018, fermo l’impegno della Regione alla riduzione della spesa relativa al personale, non esclude la possibilità di assunzioni al fine di garantire i LEA. (Precedenti: S. 57/2025 - mass. 46712; S. 197/2024 - mass. 46596).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  29/11/2024  n. 39  art. 26  co. 

legge della Regione Puglia  31/12/2024  n. 42  art. 240  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 4

Altri parametri e norme interposte