Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Autonomia e decentramento - In genere - Regionalismo - Espressione della ricchezza di interessi e di idee di una società italiana, altamente pluralistica - Carattere - Necessaria cooperazione tra Regioni, e tra Stato e Regioni - Necessità di comporre le esigenze dell'unità con quelle del regionalismo - Spettanza esclusiva al Parlamento, mediante una trasparente dialettica tra maggioranza e opposizione. (Classif. 026001).

Testo

Il regionalismo corrisponde ad un’esigenza insopprimibile della nostra società, come si è gradualmente strutturata anche grazie alla Costituzione, ed è espressione della ricchezza di interessi e di idee di una società altamente pluralistica che non possono trovare espressione in un’unica sede istituzionale, ma richiedono una molteplicità di canali e di sedi. Spetta, però, solo al Parlamento il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale. La tutela delle esigenze unitarie, in una forma di governo che funziona secondo la logica maggioritaria, è infatti espressione di una visione di parte in attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza e del Governo, sia pur nel rispetto del quadro costituzionale. La sede parlamentare consente inoltre un confronto trasparente con le forze di opposizione e permette di alimentare il dibattito nella sfera pubblica, soprattutto quando si discutono questioni che riguardano la vita di tutti i cittadini.

Se qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione tra le regioni, perché dà modo a ciascuna di esse, nell’ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati, tuttavia l’ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori non può spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l’unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia.

Il regionalismo italiano non è un “regionalismo duale” in cui tra una regione e l’altra esistono delle paratie stagne a dividerle. Piuttosto, è un regionalismo cooperativo, che dà ampio risalto al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e che deve concorrere alla attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi si radicano. (Precedenti: S. 87/2024 - mass. 46096; S. 40/2022 - mass. 44670; S. 121/2010 - mass. 34511).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte