Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Autonomia e decentramento - In genere - Necessità che il principio di differenziazione (art. 116, terzo comma, Cost.) sia volto al bene collettivo e valorizzi il regionalismo senza alcuna disgregazione dell'unità nazionale - Attuazione della devoluzione - Spettanza al legislatore, ferma restando il controllo della Corte costituzionale sulle scelte effettuate, anche su richiesta delle regioni terze - Divieto di devolvere interi blocchi di materie - Necessità di un equilibrio tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti. (Classif. 026001).

Testo

L’art. 116, terzo comma, Cost., che consente di superare l’uniformità nell’allocazione delle competenze al fine di valorizzare appieno le potenzialità insite nel regionalismo italiano, deve essere collocato nel quadro complessivo della forma di stato italiana, con cui va armonizzato. Pertanto, la differenziazione che esso contempla può essere non già un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale, ma uno strumento al servizio del bene comune della società e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali.

Spetta alla discrezionalità del legislatore trovare le soluzioni che attuino la devoluzione ritenuta più adeguata, nei limiti dell’art. 116, terzo comma, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, a garanzia della permanenza dei caratteri indefettibili della nostra forma di stato. Resta riservato alla Corte costituzionale il sindacato sulla legittimità costituzionale delle singole leggi attributive di maggiore autonomia a determinate regioni, sindacato attivabile, oltre che in via incidentale, in via principale dalle regioni terze, dal momento che le leggi speciali di differenziazione incidono direttamente sul loro status costituzionale, nel senso che la violazione di quei limiti – che si traduce in un regime privilegiato per una determinata regione – viola di per sé la par condicio tra le regioni, ossia la loro posizione di eguaglianza davanti alla Costituzione, ex artt. 5 e 114 Cost.

L’art. 116, terzo comma, Cost. va interpretato coerentemente con il significato del principio di sussidiarietà, e pertanto la devoluzione non può riferirsi a materie o a blocchi di materie, ma a specifiche funzioni, come confermato dal suo tenore letterale.

Ogni processo di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., dovrà tendere a realizzare un punto di equilibrio tra eguaglianza e differenze. Pertanto, esiste un trade-off tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti, rispetto al quale deve essere trovato un ragionevole equilibrio che permetta di ottenere, attraverso un’adeguata allocazione delle funzioni e idonei meccanismi correttivi delle disparità, i vantaggi dell’autonomia territoriale senza pagare un prezzo elevato in termini di diseguaglianze.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 116  co. 3

Altri parametri e norme interposte