Autonomia e decentramento - In genere - Necessità che il principio di differenziazione (art. 116, terzo comma, Cost.) sia volto al bene collettivo e valorizzi il regionalismo senza alcuna disgregazione dell'unità nazionale - Attuazione della devoluzione - Spettanza al legislatore, ferma restando il controllo della Corte costituzionale sulle scelte effettuate, anche su richiesta delle regioni terze - Divieto di devolvere interi blocchi di materie - Necessità di un equilibrio tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti. (Classif. 026001).
L’art. 116, terzo comma, Cost., che consente di superare l’uniformità nell’allocazione delle competenze al fine di valorizzare appieno le potenzialità insite nel regionalismo italiano, deve essere collocato nel quadro complessivo della forma di stato italiana, con cui va armonizzato. Pertanto, la differenziazione che esso contempla può essere non già un fattore di disgregazione dell’unità nazionale e della coesione sociale, ma uno strumento al servizio del bene comune della società e della tutela dei diritti degli individui e delle formazioni sociali.
Spetta alla discrezionalità del legislatore trovare le soluzioni che attuino la devoluzione ritenuta più adeguata, nei limiti dell’art. 116, terzo comma, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, a garanzia della permanenza dei caratteri indefettibili della nostra forma di stato. Resta riservato alla Corte costituzionale il sindacato sulla legittimità costituzionale delle singole leggi attributive di maggiore autonomia a determinate regioni, sindacato attivabile, oltre che in via incidentale, in via principale dalle regioni terze, dal momento che le leggi speciali di differenziazione incidono direttamente sul loro status costituzionale, nel senso che la violazione di quei limiti – che si traduce in un regime privilegiato per una determinata regione – viola di per sé la par condicio tra le regioni, ossia la loro posizione di eguaglianza davanti alla Costituzione, ex artt. 5 e 114 Cost.
L’art. 116, terzo comma, Cost. va interpretato coerentemente con il significato del principio di sussidiarietà, e pertanto la devoluzione non può riferirsi a materie o a blocchi di materie, ma a specifiche funzioni, come confermato dal suo tenore letterale.
Ogni processo di attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., dovrà tendere a realizzare un punto di equilibrio tra eguaglianza e differenze. Pertanto, esiste un trade-off tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti, rispetto al quale deve essere trovato un ragionevole equilibrio che permetta di ottenere, attraverso un’adeguata allocazione delle funzioni e idonei meccanismi correttivi delle disparità, i vantaggi dell’autonomia territoriale senza pagare un prezzo elevato in termini di diseguaglianze.