Sussidiarietà (principio di) - In genere - Finalità - Migliore allocazione delle funzioni, nel rispetto dell'unità e indivisibilità della Repubblica e dell'autonomia delle regioni - Necessaria adeguatezza delle attribuzioni delle singole funzioni, in base a un giudizio flessibile capace di successive e diverse valutazioni, comprese quelle di ordine economico e di bilancio - Esclusione, nella sua applicazione, di valutazioni meramente politiche - Ambito di applicazione - Estensione allo spazio europeo (tra Unione e Stati membri). (Classif. 249001).
Il principio di sussidiarietà assicura la ripartizione dei compiti e il collegamento tra l’unità e indivisibilità della Repubblica, da una parte, e l’autonomia delle regioni accresciuta grazie alla differenziazione di cui all’art. 116, terzo comma, Cost.
Il principio di sussidiarietà esclude un modello astratto di attribuzione delle funzioni, ma richiede invece che sia scelto, per ogni specifica funzione, il livello territoriale più adeguato, in relazione alla natura della funzione, al contesto locale e anche a quello più generale in cui avviene la sua allocazione. La preferenza va al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, ma il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo. Ai fini dell’attribuzione della funzione, contano le sue caratteristiche e il contesto in cui la stessa si svolge. La sussidiarietà può così portare ad allocare la funzione, a seconda delle specifiche circostanze, ora verso il basso ora verso l’alto. L’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo a tre criteri: l’efficacia e l’efficienza nell’allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l’equità che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all’esercizio della funzione. L’allocazione delle funzioni, inoltre, richiede sempre che essa si realizzi in modo tale da assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali ed europei, che vincolano parimenti lo Stato e le regioni. Poiché il principio di sussidiarietà opera attraverso un giudizio di adeguatezza, esso non può che riferirsi a specifiche e ben determinate funzioni e non può riguardare intere materie. La funzione è un insieme circoscritto di compiti omogenei affidati dalla norma giuridica ad un potere pubblico e definiti in relazione all’oggetto e/o alla finalità. A ciascuna materia afferisce, invece, una gran quantità di funzioni eterogenee. In definitiva, la scelta sulla ripartizione delle funzioni legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni o la singola regione, nel caso della differenziazione ex art. 116, terzo comma, Cost., non può essere ricondotta ad una logica di potere con cui risolvere i conflitti tra diversi soggetti politici, né dipendere da valutazioni meramente politiche. Il principio di sussidiarietà richiede che la ripartizione delle funzioni, e quindi la differenziazione, non sia considerata ex parte principis, bensì ex parte populi. (Precedente: S. 168/2021 - mass. 44187).
Il principio di sussidiarietà richiede che la distribuzione delle funzioni tra i diversi livelli territoriali realizzi la soluzione più “efficiente”. Questo parametro si riferisce non solamente alle modalità di svolgimento della specifica funzione, ma altresì alle conseguenze che derivano dall’allocazione della funzione sulla dimensione e sulla dinamica dei costi sopportati dai bilanci pubblici.
Il principio di sussidiarietà è dotato di una intrinseca flessibilità, poiché consente di attribuire la funzione al livello territoriale di governo dove può essere esercitata nella maniera più adeguata, potendo giustificare una nuova allocazione della funzione in presenza di nuove circostanze. Tale flessibilità è stata particolarmente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale con l’istituto della “chiamata in sussidiarietà”, che permette di attrarre verso l’alto insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa, nel rispetto del principio di leale collaborazione. (Precedente: S. 16/2024 - mass. 45969).
Il principio di sussidiarietà, che ha un riconoscimento testuale negli art. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost. (con riferimento alle funzioni amministrative ed al potere sostitutivo), ed è stato oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza costituzionale, è un principio fondamentale dello spazio costituzionale europeo. Esso orienta la ripartizione delle competenze legislative tra l’Unione e gli Stati membri ed è altresì riconosciuto dal diritto costituzionale di alcuni Stati membri. (Precedenti: S. 16/2004 - mass. 45969; S. 303/2003 - mass. 28058).