Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Presupposti - Mera pubblicazione di una legge regionale lesiva del riparto delle competenze tra Stato e regioni - Sussistenza - Utilità della pronuncia costituzionale anche laddove sia ristretto o azzerato l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate. (Classif. 113005).
Il giudizio promosso in via principale si configura come successivo e astratto e presuppone la mera pubblicazione di una legge regionale che possa ledere il riparto delle competenze, a prescindere dagli effetti che questa abbia o non abbia prodotto. Tale sindacato, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l’ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. Ciò perché il ricorrente ricava un vantaggio dalla pronuncia della Corte per il solo ripristino “normativo” della propria competenza, cioè per l’eliminazione dell’incertezza sull’assetto dei rapporti tra Stato e regioni. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44569; S. 257/2021 - mass. 44380; S. 262/2016 - mass. 39252).